<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Peruzzi, Autore presso Vistra Srl</title>
	<atom:link href="https://www.vistraqhse.it/author/alessandro-peruzzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vistraqhse.it/author/alessandro-peruzzi/</link>
	<description>Skills for your business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 12:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Vistra-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Alessandro Peruzzi, Autore presso Vistra Srl</title>
	<link>https://www.vistraqhse.it/author/alessandro-peruzzi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DVR Incendio: cambia la legge, quali impatti?</title>
		<link>https://www.vistraqhse.it/dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti</link>
					<comments>https://www.vistraqhse.it/dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Peruzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 08:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[rischio incendio]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vistraqhse.it/?p=7313</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti/">DVR Incendio: cambia la legge, quali impatti?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Era il 1998, avevo terminato da poco la mia “laurea breve” in ingegneria dell’ambiente e delle risorse e avevo sparato a pioggia il mio curriculum in aziende e società di consulenza alla ricerca di qualsiasi esperienza lavorativa inerente (ma anche no) al mio percorso di studi.</p>
<p>Dopo aver frequentato un corso sulla <strong>ISO 14000</strong> mentre facevo esperienza in uno studio di Udine che si occupava in prevalenza di sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità, ebbi l’opportunità di mettermi in gioco e cimentarmi in ambito consulenziale grazie a una società che lavorava principalmente in ambito medicina del lavoro e sicurezza e salute sul lavoro.</p>
<p>Era uscito da poco il<strong> DM 10 marzo 1998</strong> “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell&#8217;emergenza nei luoghi di lavoro” e di conseguenza c’era un bel fermento per portare le aziende a soddisfare la richiesta normativa, così mi appiopparono ad una consulente (grazie Mariangela) che mi scarrozzò in giro per aziende e mi introdusse all’alchemico mondo della consulenza: fu lì che feci la mia prima valutazione dei rischi e fu proprio una valutazione del rischio incendio.</p>
<p>Ma tutte le cose belle finiscono e così, nel pieno di questa gestione emergenziale, alla fine dell’estate 2021, ho dovuto affrontare la “morte” del mio primo DM, in quanto il Governo è riuscito a <strong>mettere mano alla legislazione inerente alla sicurezza antincendio</strong>, promulgando tre Decreti Ministeriali in tre giorni ed abrogando il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell&#8217;emergenza nei luoghi di lavoro”.</p>
<h3>DM sicurezza antincendio</h3>
<p>Fortunatamente era una morte annunciata, erano anni che mi stavo preparando, ed il fatto che ci sia un transitorio fino all’autunno 2022, mi permette di non soffrire particolarmente.</p>
<p>I tre “fratelli antincendio”, che entreranno in vigore nell’ottobre 2022, trattano le seguenti tematiche:</p>
<ul>
<li><strong>DM 1/9/2021 il controllo e la manutenzione di impianti,</strong> attrezzature e sistemi antincendio e la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio;</li>
<li><strong>DM 2/9/2021 la gestione della sicurezza antincendio</strong> in esercizio ed emergenza, formazione dei lavoratori e degli addetti e qualifica dei formatori antincendio;</li>
<li><strong>DM 3/9/2021 la valutazione del rischio incendio</strong> e i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.</li>
</ul>
<p>Il nostro focus va al DM 3/9/2021 – anche detto “Decreto minicodice” in quanto fortemente correlato al Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 &#8211; in quanto tratta la valutazione del rischio incendio.</p>
<p>Prima di tutto: le <strong>attività esistenti</strong> che hanno già effettuato la valutazione del rischio incendio in base al DM 10 marzo 1998, <strong>dovranno aggiornare in ogni caso la valutazione in base ai nuovi criteri?</strong></p>
<p>La <strong>risposta è NO</strong> in quanto, a decorrere dal 29/10/2022, le attività esistenti dovranno applicare il minicodice solo se ricadono nelle seguenti ipotesi:</p>
<ol>
<li>in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;</li>
<li>in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;</li>
<li>a seguito di infortuni significativi.</li>
</ol>
<h3>Semplificazione</h3>
<p>Va detto che uno degli obiettivi perseguiti dal nuovo decreto è la <strong>semplificazione</strong> in ambito di valutazione dei rischi che, effettivamente, raggiunge grazie anche ad una dettagliata specifica dei requisiti dei <strong>luoghi di lavoro a basso rischio di incendio</strong>, già nel campo di applicazione:</p>
<p>luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, con:</p>
<ol>
<li>numero di occupanti &lt;100;</li>
<li>superficie lorda complessiva &lt; 1000 m2;</li>
<li>piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;</li>
<li>ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (con qf &lt; 900 MJ/m2);</li>
<li>ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;</li>
<li>ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.</li>
</ol>
<p>Così facendo, dopo aver compiuto il <strong>percorso valutativo</strong> nel quale sono ricompresi almeno i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>individuazione dei pericoli d’incendio;</li>
<li>descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;</li>
<li>determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;</li>
<li>individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;</li>
<li>valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;</li>
<li>individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.</li>
</ul>
<p>è possibile <strong>assegnare</strong> al luogo di lavoro il <strong>rischio di incendio basso</strong> qualora i dati ottenuti nel percorso valutativo rispettino tutti i requisiti specificati in precedenza e quindi <strong>adottare</strong> tutte le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio specificate nella strategia antincendio nelle fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio.</p>
<p>Dette misure comprendono:</p>
<ul>
<li>Compartimentazione</li>
<li>Esodo</li>
<li>Gestione della sicurezza antincendio</li>
<li>Controllo antincendio</li>
<li>Rivelazione e allarme</li>
<li>Controllo fumi e calore</li>
<li>Operatività antincendio</li>
<li>Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio</li>
</ul>
<p>E se i luoghi di lavoro non sono classificabili a rischio di incendio basso?</p>
<p>Il decreto rimanda specificamente al Codice di prevenzione incendi per i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.</p>
<p>Sono <strong>esclusi dall’applicazione del minicodice</strong> soltanto i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all’art. 62 del decreto legislativo stesso ovvero i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale (art. 1 c. 2 D.M. 3/9/2021).</p>
<p>A questo punto è evidente un <strong>forte impatto sulle attività di progettazione antincendio</strong> per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio in quanto, oltre a tutte le attività lavorative sottosoglia nel D.P.R. 151/2011, saranno assoggettate alle regole specificate nel minicodice, tutte quelle mai comprese come, solo per citarne alcune, le attività artigianali, la ristorazione, i bar, gli studi professionali, legali, ecc., i laboratori, gli ambulatori veterinari, i centri estetici e di ricerca, gli istituti bancari, le agenzie immobiliari,  viaggi, assicurative, i circoli sportivi e culturali, le redazioni giornalistiche, le cantine vinicole o sociali, ecc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, guarda il video</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Valutazione rischio incendio" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/0rHoUDFDE6g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saluto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti/">DVR Incendio: cambia la legge, quali impatti?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vistraqhse.it/dvr-incendio-cambia-la-legge-quali-impatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qual è il ruolo dell&#8217;RSPP?</title>
		<link>https://www.vistraqhse.it/rspp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rspp</link>
					<comments>https://www.vistraqhse.it/rspp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Peruzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vistraqhse.it/?p=7067</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/rspp/">Qual è il ruolo dell&#8217;RSPP?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo ancora la mia prima nomina come RSPP. Era il 2000 e, dopo un anno e mezzo circa di apprendimento e consulenze lavorando per una piccola società nel manzanese, stringevo la mano al titolare di una tappezzeria con una quindicina di lavoratori e firmavo il foglio di nomina in cui assumevo l’incarico di <strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. 626/1994. </strong></p>
<p>Ero raggiante e pieno di energia; mi sentivo onorato della fiducia concessami e percepivo la<strong> responsabilità nei confronti della salute dei lavoratori</strong> e, allo stesso tempo, della tutela dell’azienda e del datore di lavoro.</p>
<p>Volevo fare bene, perché il mio operato sarebbe stato determinante per <strong>migliorare le condizioni di lavoro</strong>, aumentare la consapevolezza sui rischi, sia della Direzione che dei lavoratori, e avrei così iniziato il mio percorso verso il contributo per<strong> migliorare la società tutta</strong>.</p>
<p>Forse qualche collega consulente si ritrova in qualche modo nella mia prima esperienza come RSPP e, probabilmente, intuisce anche qual è stato davvero l’impatto del mio operato nelle scelte datoriali e nelle attività lavorative di quell’azienda (e della società tutta).</p>
<p>Sono trascorsi 21 anni, durante i quali c’è stata un’evoluzione sia nella legislazione che nella sensibilità nella gestione della salute e sicurezza da parte di tutti gli attori coinvolti nelle attività lavorative e la f<strong>igura del RSPP ha percorso anch’essa una sua evoluzione</strong> sia in ambito di requisiti professionali che di riconoscimento da parte dei datori di lavoro e del mercato.</p>
<h3>Quindi oggi a che punto siamo?</h3>
<p>Il D.Lgs. 81/2008, “<strong>Testo unico</strong>” attualmente in vigore sulla sicurezza e salute sul lavoro, <strong>all’art. 17 obbliga il datore di lavoro</strong>, senza possibilità di deroga, <strong>alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</strong>, “<em>persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi</em>”, come descrive il comma f) dell’art. 2, la cui mancata designazione comporta una sanzione, in capo al datore di lavoro stesso, che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.</p>
<p>Questo Responsabile<strong> coordina quindi il servizio di prevenzione e protezione,</strong> del quale fa parte  e che può essere costituito anche solo da lui stesso.</p>
<p>Prima di approfondire le<strong> opzioni messe a disposizione dal D.Lgs. 81/2008</strong> in ambito di soggetti, capacità e requisiti necessari alla designazione e alla costituzione del servizio di prevenzione e protezione, voglio soffermarmi sui compiti ai quali detto servizio deve provvedere (art. 33, D.Lgs. 81/2008):</p>
<ol>
<li>a) <strong>l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità</strong> degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;</li>
<li>b) elaborare, per quanto di competenza, le <strong>misure preventive e protettive</strong> di cui all’articolo 28, comma 2, e i <strong>sistemi di controllo</strong> di tali misure;</li>
<li>c) elaborare le <strong>procedure di sicurezza</strong> per le varie attività aziendali;</li>
<li>d) proporre i <strong>programmi di informazione e formazione</strong> dei lavoratori;</li>
<li>e) <strong>partecipare alle consultazioni</strong> in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla <strong>riunione periodica</strong> di cui all’articolo 35;</li>
<li>f) <strong>fornire ai lavoratori le informazioni</strong> di cui all’articolo 36.</li>
</ol>
<p>Dalla lettura dei punti appena elencati, si comprende immediatamente <strong>l’importanza dell’efficacia del servizio di prevenzione e protezione</strong> ai fini del perseguimento dell’obiettivo primario in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: la tutela della salute intesa come “<em>stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità</em>” (art. 2, lettera o).</p>
<p>Infatti, l’elemento cardine della prevenzione, l’adempimento principe dal quale discendono tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori è proprio la <strong>valutazione dei rischi,</strong> obbligo non delegabile del datore di lavoro e compito al quale deve provvedere il servizio di prevenzione e protezione coordinato dal RSPP.</p>
<p>Questo <strong>vale per la microimpresa</strong> composta da un datore di lavoro con un unico lavoratore,<strong> fino alla multinazionale</strong> con migliaia di lavoratori sparsi su tutto il globo terracqueo.</p>
<h3>Le funzioni dell&#8217;RSPP</h3>
<p>In effetti il Testo Unico fornisce diverse possibilità per permettere alle aziende di <strong>declinare la figura richiesta in base alla complessità</strong> della struttura aziendale e produttiva, specificando che:</p>
<p>1) la funzione di RSPP può essere esercitata dal datore di lavoro se si tratta di aziende:</p>
<ul>
<li>artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;</li>
<li>agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;</li>
<li>ittiche, con un limite di 20 lavoratori;</li>
<li>altri settori, fino a 200 dipendenti.</li>
</ul>
<p>È necessario che il DDL abbia frequentato <strong>appositi corsi di formazione</strong> della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e che provveda all’aggiornamento formativo quinquennale come previsto dal “Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n. 8 del 11/01/2012.</p>
<p>2) il DDL può designare una persona interna all’organizzazione oppure un soggetto esterno, entrambi in <strong>possesso di specifiche capacità e requisiti professionali;</strong></p>
<p><strong>3) il DDL è obbligato </strong>designare una persona interna all’organizzazione in <strong>possesso di specifiche capacità e requisiti professionali</strong> nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>nelle aziende industriali a rischio di incidente rilevante;</li>
<li>nelle centrali termoelettriche;</li>
<li>negli impianti ed installazioni nucleari;</li>
<li>nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</li>
<li>nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;</li>
<li>nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;</li>
<li>nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda le specifiche <strong>capacità e requisiti professionali</strong> relativi ai soggetti richiamati nei punti 2) e 3), l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ne stabilisce le caratteristiche e l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è, ad oggi, il riferimento contenente tutte le specifiche da conoscere sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.</p>
<p>Senza voler entrare troppo nel dettaglio, due requisiti sono senz’altro richiesti:</p>
<ol>
<li><strong>titolo di studio</strong> non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;</li>
<li><strong>attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento</strong>, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, strutturati in tre distinti Moduli A, B, C:</li>
</ol>
<ul>
<li>il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, ha durata complessiva di 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali);</li>
<li>il Modulo B è correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione per quanto riguarda 4 settori:</li>
<li>Agricoltura e Pesca</li>
<li>Cave e Costruzioni</li>
<li>Sanità residenziale</li>
<li>Chimico &#8211; Petrolchimico</li>
<li>il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP ed ha una durata complessiva di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.</li>
</ul>
<p>Sono inoltre specificati all’interno degli ASR, titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.</p>
<p>Compresi i requisiti e individuato il soggetto che ne è in possesso, <strong>il datore di lavoro designa il RSPP e si affida alla sua professionalità</strong> e serietà per tutelare, in un sol colpo, la salute e sicurezza dei lavoratori aziendali e la propria “incolumità giudiziaria”.</p>
<p>Per essere maggiormente certi che ciò avvenga, molti datori di lavoro si affidano ad un <strong>RSPP esterno che eventualmente coordini le attività</strong> degli addetti al servizio di prevenzione e protezione designati internamente.</p>
<p><strong>Vistra</strong>, con la sua ventennale esperienza nel <strong>mondo del supporto QHSE</strong> <strong>alle imprese</strong>, è in grado di fornire adeguate professionalità per le diverse realtà aziendali, sia operanti a livello regionale che nazionale, <strong>costruendo anche dei team che includono professionisti di ogni nazionalità</strong> per supportare le attività delle imprese italiane che vanno a sviluppare il proprio business all’estero, ma sono allo studio ulteriori nuovi prodotti e servizi per delle risposte sempre più efficaci ai bisogni dei clienti.</p>
<p>Nel corso degli anni, la sinergia sviluppata tra i membri del team Vistra, <strong>sviluppatori di software per la gestione dei processi QHSE</strong>, primarie compagnie per le coperture assicurative, ha portato il supporto alle aziende in ambito di salute e sicurezza sul lavoro ad elevati livelli di efficacia sia in Italia che all’estero. Non perderti i prossimi articoli per scoprire le novità del 2022!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, <strong>guarda il video</strong></p>
<p><iframe title="Qual è il ruolo dell&#039;RSPP?" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/prURCoXu9Rc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Un saluto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/rspp/">Qual è il ruolo dell&#8217;RSPP?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vistraqhse.it/rspp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valutazione generale dei rischi in era Covid</title>
		<link>https://www.vistraqhse.it/valutazione-dei-rischi-in-era-covid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutazione-dei-rischi-in-era-covid</link>
					<comments>https://www.vistraqhse.it/valutazione-dei-rischi-in-era-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Peruzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vistraqhse.it/?p=6872</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/valutazione-dei-rischi-in-era-covid/">Valutazione generale dei rischi in era Covid</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6872" class="elementor elementor-6872" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-107ead3d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="107ead3d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a8536b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7a8536b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>È ormai passato il primo anno dall’inizio della “pandemia” da <strong>Coronavirus</strong> e le imprese, con la collaborazione dei lavoratori, stanno attuando, da un equivalente periodo, le <strong>misure di prevenzione e protezione</strong> per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus <strong>Covid-19</strong> negli ambienti di lavoro facendole diventare parte integrante del modo di lavorare.</p><p>Nell’arco di questo tempo, oltre alla repentina richiesta alle imprese di mettere mano all’organizzazione del lavoro per applicare efficacemente le misure richieste dai decreti e protocolli che si sono susseguiti, si è contestualmente dibattuto a tutti i livelli, sulla <strong>necessità</strong> o meno di <strong>aggiornare il documento di valutazione dei rischi</strong> contemplando il rischio biologico legato al nuovo Coronavirus; in questo contesto, fin da subito, le opinioni maggiormente presenti erano così distinte:</p><ul><li>aziende che hanno <strong>lavoratori</strong> che, per l’effettuazione dell’attività lavorativa, si trovano <strong>esposti direttamente al rischio di contagio</strong> incrementandone la probabilità di accadimento rispetto alla popolazione generale (il pensiero va subito a medici, infermieri, ecc.); per esse il rischio biologico è un rischio professionale e quindi <strong>risultano obbligate</strong> a mettere mano al proprio <strong>DVR</strong>, aggiornando le misure di prevenzione e protezione attuate;</li><li>aziende che hanno <strong>lavoratori</strong> che, per l’effettuazione dell’attività lavorativa, <strong>devono attuare le medesime misure di contenimento che attua la popolazione generale</strong>; per esse il rischio biologico non è specifico dell’organizzazione, non è un rischio professionale, non sono soggette quindi ad un incremento del rischio di contagio rispetto alla popolazione generale e non devono aggiornare il proprio DVR.</li></ul><p>A supporto di questa visione, sul nostro territorio, il 20/03/2020 veniva diffuso dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, il documento indirizzato alle Aziende Sanitarie regionali con oggetto “Nuovo Coronavirus (Sars-Cov-2) &#8211; Indicazioni operative per il Personale PSAL” nel quale si leggeva il seguente punto:</p><h4>Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi</h4><p><em>Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a <strong>COVID-19</strong>, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico comune per tutta la popolazione.</em></p><p><em>Pertanto, non si ritiene giustificato né necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).</em></p><p>Allo stesso documento era allegata <strong>una check list operativa</strong> che trattava nel modo seguente la questione:</p><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-6873" src="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-1024x309.jpg" alt="" width="1024" height="309" srcset="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-1024x309.jpg 1024w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-300x90.jpg 300w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-768x232.jpg 768w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-900x271.jpg 900w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro.jpg 1244w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Anche a seguito di aggiornamento in data 4 novembre 2020, la <strong>check list “ufficiale”</strong> riportava un contenuto sostanzialmente equivalente:</p><p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6875" src="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1.jpg" alt="" width="986" height="417" srcset="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1.jpg 986w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-300x127.jpg 300w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-768x325.jpg 768w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-900x381.jpg 900w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" />Occupandomi di <strong>consulenza alle imprese</strong> ed avendo come obiettivo il concreto supporto alle organizzazioni lavorative nella ricerca delle soluzioni efficaci per permettere di proseguire le attività, limitando al minimo i rischi di diffusione del contagio e rispettando la richiesta legislativa, ho fin da subito promosso questa visione anche perché è focalizzata sulla tutela senza il bisogno di appesantire ulteriormente gli adempimenti con documentazione che non porta alcun valore aggiunto in quello che dovrebbe essere l’interesse di tutti, la <strong>tutela della salute</strong> e, contestualmente, del lavoro.</p><p>I <strong>sopralluoghi del personale ispettivo</strong> delle aziende sanitarie territoriali effettuati nelle aziende, ai quali ho avuto il piacere di partecipare, hanno confermato la linea sopra descritta, valutando il <strong>rispetto delle indicazioni</strong> fornite nel protocollo condiviso dell’aprile 2020, senza mai richiedere di visionare l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.</p><p>Ottimo quindi! Tutto ha funzionato nel migliore dei modi. Controllori e controllati hanno operato nella stessa direzione supportandosi a vicenda nel momento della necessità, senza appesantire ed accanirsi su questioni documentali secondarie rispetto gli obiettivi primari: salute e lavoro.</p><h4>Non tutto va per il meglio</h4><p>Avendo letto fino a questo punto, a meno di avere una diversa idea in merito all’aggiornamento del <strong>DVR</strong>, sarete felicemente sorpresi che tutto sia stato semplice e lineare, visto che, a dire il vero, non siamo abituati alla semplicità e linearità parlando di applicazione della legislazione sulla sicurezza sul lavoro.</p><p>Ed in effetti, se pensate che sia troppo bello per essere vero, avete ragione.</p><p>Non voglio dilungarmi citando le diverse fonti che sostengono che il <strong>documento di valutazione del rischio deve essere aggiornato</strong> da tutte le organizzazioni nelle quali è presente almeno un lavoratore, ne sintetizzo una su tutte, l’opinione del <strong>dott. Raffaele Guariniello</strong> che è senza dubbio un’autorità in ambito di applicazione ed interpretazione della richiesta legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p><p>Il dott. Guariniello muovendosi tra gli articoli del D.Lgs. 81/2008, sentenze della Cassazione e Interpelli delinea il seguente percorso nel suo testo “LA SICUREZZA SUL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” edito da <strong>IPSOA</strong> e pubblicato nel marzo 2020:</p><ul><li>l’espressione “<strong>tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa</strong>” – art. 28, D.Lgs. 81/2008 &#8211; è “<em>espressione altamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus</em>” ed è supportata dalle indicazioni della Commissione nell’interpello n. 37412 che riporta la necessità del datore di lavoro di valutare anche i “<em>potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti &#8230; rischi generici aggravati &#8230;, legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle <strong>condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento</strong></em>.”</li><li><strong>Non solo “durante” ma anche “ovunque”</strong>: “<em>La valutazione deve riguardare il rischio coronavirus ovunque l’attività lavorativa venga prestata, e, quindi, anche all’esterno dei locali aziendali.</em>”</li><li><strong>Non una generica valutazione del rischio Coronavirus</strong>: “<em>l’analisi del rischio coronavirus non può essere generica, così come non può essere generica l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione</em>.”</li><li>Il <strong>rischio specifico</strong> dovuto all’esposizione ad agenti biologici richiamato dal Titolo X del Testo Unico, per quanto attiene al Coronavirus riguarda tutte le attività e tutti i settori di rischio: “<em>A proposito del coronavirus il pensiero corre al Titolo X, D.Lgs. n. 81/2008, intitolato “Esposizione ad agenti biologici”, e a quell’art. 266 ove si stabilisce che “le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, e, dunque, anche a quelle attività in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti biologici”</em>”</li><li>Il <strong>DVR</strong> deve essere senz’altro <strong>rielaborato</strong> in quanto “<em>costituisce un documento “dinamico”, e, dunque, un documento preordinato a fornire una rappresentazione della realtà aziendale non già statica, bensì costantemente fedele</em>.” e visto che <em>il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, e che per “valutazione dei rischi” s’intende, in base all’art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008, una “valutazione globale e documentata di <strong>tutti i rischi</strong> per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività”.</em></li></ul><p>Da quanto appena riportato appare evidente <strong>l’obbligo di valutare il rischio e aggiornare il documento di valutazione dei rischi</strong> in tutte le attività e tutti i settori di rischio.</p><p>Molto bene abbiamo finito.</p><p>No, non ancora.</p><h4>Cosa ne pensa il prof. Giuseppe Pellacani?</h4><p>Infatti, il <strong>prof. Giuseppe Pellacani</strong>, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel commentare le opinioni di Raffaele Guariniello e Pietro Ichino in merito alla possibilità di licenziamento dei lavoratori che non volessero vaccinarsi contro il Covid-19, nell’articolo “<a href="https://www.startmag.it/mondo/vaccino-covid-19-licenziamento/">Vi spiego perché non si può licenziare chi non si vaccina contro Covid-19</a>” ritiene che “<em>la qualificazione, confermata nei protocolli, del contagio da Coronavirus quale “<strong>rischio generico</strong>” in quanto incombente indistintamente su tutta la popolazione e all’individuazione di precise prescrizioni precauzionali, induce a ritenere che l’adozione e la corretta applicazione delle misure previste nei protocolli e nelle specifiche discipline di settore <strong>escluda la responsabilità datoriale, penale, contrattuale ed extracontrattuale</strong></em>.”</p><p>A sostegno della tesi riporta che “<em>nell’articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) del “decreto liquidità” (n. 23/2020), articolo inserito in sede di conversione (l. n. 40/2020) che, fornendo un importante chiarimento rispetto a quanto stabilito dall’articolo 42 del decreto Cura Italia (n. 18/2020) dispone espressamente che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.</em>”</p><p>Prosegue poi <strong>operando una distinzione fra attività lavorative in merito al rischio</strong> sostenendo che “<em>Occorre in particolare distinguere tra ambienti di lavoro in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo (laboratori) o in cui la presenza dello stesso non possa essere evitata (strutture sanitarie) dagli altri ambienti di lavoro.</em></p><p><em>Per i primi, ossia per le lavorazioni che per semplicità potremmo definire “<strong>coronavirus esposte</strong>”, oltre alle previsioni dell’articolo 2087 del codice civile e dei protocolli condivisi richiamati dall’articolo 29 bis del “decreto liquidità” (su cui v. infra) viene in rilievo anche il titolo X del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), composto da quattro capi, ventuno articoli e cinque allegati, che disciplina le misure che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti biologici nell’ambiente di lavoro</em>.”</p><p>Per le attività “Coronavirus esposte”, “<em>Il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, dovrà quindi prendere in considerazione ogni informazione disponibile sull’agente biologico e predisporre le misure più idonee a contenere il rischio secondo la normativa vigente, l’esperienza e la tecnica</em>.”; per le altre attività non troviamo alcun cenno alla valutazione dei rischi in quanto, a mio parere, non soggette a detto adempimento in riferimento al coronavirus (avendo a priori escluso responsabilità datoriale, penale, contrattuale ed extracontrattuale).</p><p>Prosegue sostenendo che “<em>Dall’esame della disciplina vigente si ricava dunque che la vaccinazione rientra senz’altro tra le <strong>misure che possono essere adottate negli ambienti di lavoro in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo,</strong> come nei laboratori di ricerca, di didattica o di diagnostica, <strong>o quando la sua presenza non possa essere impedita</strong>, come nelle strutture sanitarie dove siano ricoverati e sottoposti a cure pazienti affetti da Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).”, </em>mentre <strong>per le altre attività</strong><em> “la questione si pone invece in termini differenti e conduce ad escludere la possibilità di configurare, in capo al lavoratore, un obbligo di vaccinazione e la conseguente possibilità, in caso di rifiuto, di spostamento a mansioni diverse o di licenziamento.”.</em></p><h4>Quindi come dobbiamo agire?</h4><p>Siamo quindi tornati al punto di partenza:</p><ul><li><strong><em>Aziende “</em></strong><strong>coronavirus esposte”</strong> devono attuare misure specifiche di valutazione e prevenzione/protezione del rischio</li><li><strong>Altre tipologie</strong> applicano i protocolli condivisi</li></ul><p>Ma quindi cosa fare se siamo <strong>aziende non “coronavirus esposte”</strong>?</p><p><strong>Badare alla sostanza</strong> piuttosto che alla forma è il primo approccio: sicuramente applicare, nel proprio contesto lavorativo, tutte le misure individuate dal protocollo condiviso e mantenersi costantemente aggiornati sulle eventuali modifiche ed integrazioni con l’obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19 e continuare a lavorare.</p><h4>Ma il DVR lo devono aggiornare oppure no le aziende non “coronavirus esposte”?</h4><p>Sinceramente, personalmente, <strong>non ho una risposta certa</strong> e, adottando il principio di cautela (nell’incertezza alluciniamo la situazione peggiore), <strong>consiglio</strong>, a chi non vuole rischiare future sanzioni per mancato aggiornamento della valutazione dei rischi, non senza fastidio nello scrivere le seguenti parole, di <strong>aggiornare il DVR includendo il rischio da Coronavirus</strong>.</p><p>Resto affascinato e aperto a qualunque argomentazione sul tema che mi faccia avere una maggiore certezza.[/vc_column_text][stm_spacing][stm_spacing][vc_column_text]<b>Vistra</b> è in grado di supportare le aziende italiane in tutto il mondo per le problematiche di Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.</p><p>Se vuoi approfondire l&#8217;argomento, <strong>guarda il video.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3491d0 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="e3491d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/embed\/jVrQPcqXoXg&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-610ca35 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="610ca35" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-71a4dbe e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="71a4dbe" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6186d36 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6186d36" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="elementor-heading-title elementor-size-default">Stai cercando un partner affidabile?</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-baadfba elementor-align-justify elementor-widget elementor-widget-button" data-id="baadfba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://www.vistraqhse.it/contatti/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
						<span class="elementor-button-icon">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-angle-right"></i>			</span>
									<span class="elementor-button-text">Contattaci ora</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/valutazione-dei-rischi-in-era-covid/">Valutazione generale dei rischi in era Covid</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vistraqhse.it/valutazione-dei-rischi-in-era-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6872</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
