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	<title>security Archivi - Vistra Srl</title>
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	<title>security Archivi - Vistra Srl</title>
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		<title>Safety e security: integrazione della sicurezza sul lavoro e della sicurezza fisica durante le trasferte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pedna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Antonio Pedna, TechIOSH, AIEMA, AICW, architetto, consulente di direzione esperto in sostenibilità, qualità, sicurezza e ambiente La sicurezza sul lavoro e la sicurezza fisica, safety e security, sono due componenti complementari per la protezione dei lavoratori, soprattutto quando si trovano in trasferta. Nell&#8217;ambiente lavorativo odierno, dove le operazioni spesso trascendono i confini nazionali, la complessità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/safety-e-security-integrazione-della-sicurezza-sul-lavoro-e-della-sicurezza-fisica-durante-le-trasferte/">Safety e security: integrazione della sicurezza sul lavoro e della sicurezza fisica durante le trasferte</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;"><em>Antonio Pedna, TechIOSH, AIEMA, AICW, architetto, consulente di direzione esperto in sostenibilità, qualità, sicurezza e ambiente</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">La sicurezza sul lavoro e la sicurezza fisica, <em>safety</em> e <em>security</em>, sono due componenti complementari per la protezione dei lavoratori, soprattutto quando si trovano in trasferta. Nell&#8217;ambiente lavorativo odierno, dove le operazioni spesso trascendono i confini nazionali, la complessità di gestire questi due aspetti cresce significativamente. La safety si concentra sulla prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali, proteggendo i lavoratori da rischi fisici, chimici, ergonomici e biologici che possono presentarsi nel luogo di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">La security si occupa di tutelare le persone e le proprietà aziendali da minacce esterne come furti, aggressioni, rapimenti, atti di terrorismo e altre forme di violenza. Quest&#8217;ultima include anche la gestione dei rischi durante i viaggi, particolarmente rilevante in paesi considerati ad alto rischio. L&#8217;efficace integrazione di safety e security diventa pertanto essenziale, soprattutto in contesti internazionali o in paesi con elevati livelli di rischio.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Il ruolo del professionista della security aziendale secondo la norma UNI 10459</h4>
<p style="text-align: justify;">La norma UNI 10459, “Attività professionali non regolamentate &#8211; Professionista della security &#8211; Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, definisce il ruolo del Professionista della Security Aziendale: un professionista incaricato di assicurare che tutte le misure di sicurezza aziendale siano coordinate e aggiornate per proteggere sia le persone che i beni dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sue principali responsabilità coprono diverse attività fondamentali, e per illustrare meglio cosa si intende per security, si possono considerare alcuni esempi pratici. Il controllo degli accessi prevede l&#8217;implementazione di sistemi di badge elettronici per regolare chi entra ed esce dagli edifici aziendali; la protezione delle informazioni implica l&#8217;adozione di misure di cybersecurity per proteggere i dati aziendali da hacker e attacchi informatici; la gestione delle emergenze comprende l&#8217;elaborazione di piani di risposta per eventi critici come incendi, terremoti o attacchi violenti, inclusi percorsi di evacuazione e punti di raccolta sicuri. Infine, la sorveglianza può prevedere l’uso di telecamere di sicurezza e altri dispositivi di monitoraggio per sorvegliare le aree sensibili e rilevare comportamenti sospetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professionista della security, quindi, conduce valutazioni dettagliate dei relativi rischi. Una delle sue funzioni principali è creare e implementare politiche e procedure di sicurezza che coprano tutti gli aspetti della sicurezza aziendale, inclusi, ad esempio, i viaggi: durante una trasferta in un paese con alto rischio di criminalità, valuta i pericoli legati a furti, rapine o rapimenti e propone misure per mitigare tali rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">Può sviluppare una procedura per l&#8217;evacuazione sicura degli uffici in caso di minacce terroristiche o una politica di gestione delle informazioni sensibili durante le trasferte. Forma i dipendenti sui rischi di security e sulle misure di prevenzione è un altro compito fondamentale. Il professionista organizza corsi e workshop per insegnare ai dipendenti come riconoscere e reagire alle situazioni di pericolo, come nel caso di tentativi di phishing via e-mail o di minacce fisiche durante i viaggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Monitora costantemente le condizioni di sicurezza e aggiornare le misure di protezione in base ai cambiamenti nelle situazioni di rischio è essenziale. Il professionista potrebbe monitorare le notizie internazionali per individuare nuove minacce o aggiornare i protocolli di sicurezza in risposta a incidenti recenti in una particolare area geografica.</p>
<h4 style="text-align: justify;">La sentenza Bonatti</h4>
<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. 81/2008 richiede al datore di lavoro di valutare tutti i rischi cui sono esposti i propri lavoratori. Nel corso degli anni, questo perimetro si è esteso oltre la tradizionale considerazione dei rischi lavorativi dovuti alle interazioni con macchine, processi e sostanze, integrando anche altri tipi di rischi e includendo infine quelli legati alla sicurezza fisica, soprattutto in contesti internazionali o in aree ad alto rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">Un caso emblematico è la sentenza Bonatti. I dirigenti di questa impresa di costruzioni sono stati condannati per la morte di due lavoratori italiani sequestrati e uccisi in Libia nel 2015, con una sentenza che ha stabilito la loro responsabilità per non avere adottato misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori durante la trasferta in un paese ad alto rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo caso illustra chiaramente che la sicurezza dei lavoratori non può essere limitata solo alla prevenzione degli incidenti sul lavoro tradizionali, ma deve includere anche la protezione contro minacce esterne come sequestri, attacchi terroristici e altri rischi legati alla sicurezza fisica. Un approccio integrato che richiede una valutazione accurata dei rischi specifici del contesto in cui i lavoratori operano, l&#8217;implementazione di misure di protezione adeguate e la formazione continua dei dipendenti su come gestire situazioni di emergenza.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Integrazione di safety e security durante le trasferte</h4>
<p style="text-align: justify;">La norma ISO 31030 “Travel Risk Management (TRM)” fornisce linee guida dettagliate per la gestione dei rischi legati ai viaggi aziendali, coprendo diversi aspetti fondamentali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pianificazione del viaggio.</li>
<li>Supporto ai viaggiatori.</li>
<li>Comunicazione e monitoraggio.</li>
<li>Risposta alle emergenze.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ogni trasferta deve essere preceduta da una valutazione completa dei rischi, che consideri sia gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro che quelli legati alla sicurezza fisica, a partire da verificare i documenti necessari, i visti, assicurarsi che i mezzi di comunicazione siano affidabili, aggiornare le vaccinazioni in base alle raccomandazioni sanitarie, e comprendere la cultura locale per prevenire comportamenti rischiosi.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno anche che le aziende raccolgano informazioni sulla situazione igienica e l&#8217;ordine pubblico nel paese di destinazione, fondamentali per la sicurezza dei lavoratori, ed è importante conoscere le normative locali riguardanti il lavoro e la sicurezza per evitare problemi legali. Risorse come il Ministero degli Esteri, le ambasciate, le camere di commercio italiane all&#8217;estero, e i consulenti specializzati, sono fondamentali per ottenere informazioni dettagliate e consigli pratici.</p>
<p style="text-align: justify;">Devono essere sviluppati piani di emergenza specifici per ogni trasferta, inclusi protocolli di evacuazione e punti di contatto di emergenza. I lavoratori devono essere formati su come gestire emergenze e riconoscere rischi locali. La formazione deve coprire sia aspetti di safety che di security, preparando i dipendenti ad affrontare situazioni critiche. Monitorare continuamente la situazione nei paesi di destinazione è essenziale, permettendo di adattare tempestivamente le misure di sicurezza alle condizioni in evoluzione.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Importanza delle considerazioni sulla security</h4>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni sulla security sono essenziali per la pianificazione delle trasferte, in particolare quando si tratta di paesi con un alto livello di rischio. La valutazione della sicurezza locale richiede un&#8217;analisi approfondita della situazione politica e sociale del paese di destinazione. È importante esaminare il livello di criminalità, valutare la presenza di minacce terroristiche e comprendere la stabilità politica. Queste informazioni possono influenzare direttamente le decisioni relative ai viaggi e le strategie di sicurezza da adottare. Inoltre, è fondamentale monitorare continuamente queste condizioni, poiché possono cambiare rapidamente e influenzare la sicurezza dei lavoratori sul campo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il protocollo di comunicazione, è fondamentale stabilire un sistema sicuro e affidabile che mantenga i lavoratori in costante contatto con la sede centrale. Questo sistema potrebbe includere check-in regolari a intervalli prestabiliti e l&#8217;utilizzo di sistemi di allarme che possono essere attivati in caso di emergenza. Inoltre, potrebbe essere utile implementare tecnologie di comunicazione che possano funzionare anche in condizioni di rete precarie, assicurando così che i lavoratori possano sempre raggiungere l&#8217;assistenza quando necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">La protezione personale durante le trasferte richiede un&#8217;attenta pianificazione e la messa in atto di protocolli di sicurezza che siano adeguati alle minacce identificate nella valutazione della sicurezza locale. Questo può includere la predisposizione di contatti locali affidabili, l&#8217;organizzazione di scorte per la protezione fisica dei lavoratori e l&#8217;accesso a dispositivi di sicurezza come GPS o allarmi personali. È importante anche formare i lavoratori su come utilizzare queste risorse e su come comportarsi in situazioni di potenziale pericolo, aumentando così la loro capacità di gestire le emergenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, assicurare che i lavoratori siano coperti da polizze assicurative adeguate è un altro aspetto fondamentale. Queste devono includere coperture specifiche per i rischi associati al viaggio, come infortuni, malattie, rapimenti o altre emergenze che possono verificarsi in aree ad alto rischio. È importante che le polizze siano complete e adattate alle specificità del paese e delle attività da svolgere, garantendo così una protezione completa sotto ogni aspetto del viaggio.</p>
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		<title>La valutazione del rischio criminoso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Olivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[rischio criminoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="Textbody">Attentati terroristici, aggressioni, rapine, situational crime: tu hai valutato il<strong> rischio criminoso per i tuoi lavoratori</strong>?</p>
<p class="Textbody">Per lunghi anni, i professionisti della<strong> safety aziendale</strong> e i Responsabili del servizio <strong>prevenzione e protezione</strong> hanno concentrato la loro attenzione nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi quasi esclusivamente su aspetti assai più legati alla sicurezza antinfortunistica &#8211; safety dei lavoratori coinvolti &#8211; rispetto alla loro protezione da attacchi criminosi.</p>
<p class="Textbody"><strong>Il D.Lgs. 81/2008</strong> ha messo in evidenza che il <strong>rischio criminoso</strong> fanno parte integrante dello scenario di rischi per i quali occorre sviluppare un’<strong>appropriata analisi</strong> e mettere a punto misure di prevenzione e mitigazione. Diviene necessario ad oggi porsi l’obiettivo di <strong>allargare il campo di operatività</strong> della safety aziendale, aprendo anche ai rischi derivanti  dagli aspetti di security, in virtù degli <strong>obblighi Normativi</strong> in capo alle aziende ed alla luce degli scenari attuali, che sono in grado di impattare anche in modo importante sulla sicurezza sia aziendale, sia degli operatori che magari si trovano a dover svolgere la propria attività anche all’estero.</p>
<p class="Textbody">Per anni la dicotomia tra <strong><i>safety</i> e <a href="https://www.vistraqhse.it/aspetto-formativo/" target="_blank" rel="noopener"><i>security</i></a></strong> ha diviso gli addetti ai lavori e giuslavoristi ritenendo che il <strong>Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro</strong> (TUSL) si concentri prettamente su aspetti di safety piuttosto che nell’ambito della security, applicando una distinzione di fatto tra le due realtà, che, alla base, risultano differenti per definizione.</p>
<p class="Textbody">Questo approccio non può trovarci concordi in quanto l’Art. 28 comma 1 del <strong>D.lgs 81/08 inerente l’Oggetto della valutazione dei rischi</strong>, gli artt. 36-37 riguardanti l’informazione e la formazione dei lavoratori, fanno riferimento esplicito a tutte le fattispecie di rischio a cui gli stessi possono essere soggetti, inserendo automaticamente <i>in toto</i> anche gli aspetti concernenti la security; ne deriva quindi che tutti gli aspetti critici della security debbano essere considerati unitamente alla safety.</p>
<h3>Valutazione del Rischio Criminoso</h3>
<p class="Textbody">Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve riportare al proprio interno <strong>tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavorator</strong>i, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, ai DMS, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p>
<p class="Textbody">Costituisce la base di pianificazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dev’essere quindi necessariamente elaborato in modo da <strong>garantirne la completezza e l’aderenza alle fattispecie di rischio</strong> a cui potrebbero essere esposti i prestatori di lavoro: uno strumento di primaria importanza per la  pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione.</p>
<p class="Textbody">I casi di specie, in materia sono numerosi, ad esempio una aggressione fisica o verbale perpetrata nei confronti di un operatore di front office, una rapina all’interno di un esercizio commerciale, la ricezione in azienda di una telefonata minacciosa a sfondo terroristico, la possibilità che all’interno di una struttura sanitaria si possano verificare aggressioni verbali oppure fisiche (come purtroppo molto spesso accade), l’eventualità che un nostro commerciale possa essere oggetto delle attenzioni della micro criminalità endemica e, perché no, ad <strong>azioni di carattere criminale a scopo estorsivo</strong> (un sequestro) durante un viaggio di lavoro, infine, la possibilità di essere coinvolti in un attentato terroristico.</p>
<p class="Textbody">Trattando questo argomento, i fatti di cronaca ci riportano a quanto avvenne nel settembre del 2019 a Pontedera, cittadina situata nel “piano pisano”: viene recapitata ad una azienda della logistica una lettera, contenente delle minacce con esplicito riferimento all’antrace.</p>
<p class="Textbody">L’utilizzo dell’antrace nella corrispondenza evoca quanto avvenne nel lontano 2001 negli Stati Uniti, quando si verificarono numerosi attacchi (i cosiddetti “<i>Amerithrax”), </i>perpetrati nei confronti di testate giornalistiche e figure di spicco della politica statunitense, mediante l’invio di corrispondenza contenente spore di antrace, attentati che causarono la morte di 5 persone.</p>
<p class="Textbody">Tornando al caso di specie, vista la gravità delle minacce e soprattutto il riferimento all’antrace, vennero effettuati degli accertamenti volti a capire se le tracce di polvere presenti nella lettera potevano costituire un rischio serio per i 2 lavoratori coinvolti, i quali avevano maneggiato inconsapevolmente la corrispondenza incriminata.</p>
<p class="Textbody">Fortunatamente tutto si concluse con un nulla di fatto, nello sgomento totale del Datore di lavoro che non riuscì a capacitarsi della motivazione scatenate di un simile gesto ostile nei confronti della propria azienda.</p>
<p class="Textbody">Alla luce di quanto sopra, possiamo quindi considerare i <strong>rischi derivanti da eventi criminosi</strong>, dei rischi per i nostri lavoratori? Assolutamente sì, pur non essendo gli stessi dei rischi endemici della nostra attività lavorativa, possono concretizzarsi per motivazioni che non afferiscano direttamente alla sfera mansionale dei nostri lavoratori, quindi, valutiamoli!</p>
<p>Per maggiori informazioni, guarda il video</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="Qual è la differenza tra Safety e Security?" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/QMWIIbE9x6U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saluto</p>
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		<title>In arrivo la mini-riforma del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefania Battoia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 08:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro/">In arrivo la mini-riforma del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la conversione  in legge del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), approvata a metà dicembre 2021, si definisce una mini riforma sul <strong>Testo Unico Sicurezza sul Lavoro</strong>, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in GU.</p>
<p>E’ stata finalmente rilevata la necessità di:</p>
<ul>
<li>revisionare le attività formative e di addestramento;</li>
<li>ridefinire le funzioni e responsabilità del Preposto;</li>
<li>stabilire il ruolo di vigilanza e ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;</li>
<li> riformulare il potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;</li>
<li>ridefinire il ruolo degli organismi paritetici</li>
</ul>
<p>Approfondendo il tema della “<strong>formazione</strong>”, vengono prese in considerazione in maniera importante le <strong>figure del Datore di Lavoro</strong> <strong>e del Preposto.</strong></p>
<p>Per il <strong>Datore di Lavoro</strong> viene introdotto <strong>l’obbligo della formazione</strong>, a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP. Questo aspetto ha modificato quanto prevedeva il D.Lgs 626/94 e cioè l’esonero dalla formazione per questo ruolo.</p>
<p>Come poteva discendere una corretta gestione della sicurezza sul luogo del lavoro se il titolare non aveva le informazioni di base per capirne la criticità in determinati contesti e aspetti?</p>
<p>È stato quindi sostituito il comma 7 (inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti) con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro che cita:</p>
<blockquote><p>“ <u>Il datore di lavoro</u>, i dirigenti e i preposti<em> ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo</em>”.</p></blockquote>
<h3>Il ruolo del Preposto</h3>
<p>La figura del <strong>Preposto </strong>invece <strong>diventa sempre più rilevante</strong>, in materia di prevenzione, prevedendo una formazione almeno biennale od ogni volta che cambiano i rischi o ne insorgano di nuovi e vengono apportate le seguenti modifiche:</p>
<ul>
<li><strong>articolo 18</strong>(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono: “<em>individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività</em>”.</li>
<li><strong>articolo 19</strong> (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) <em>sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti</em>”.</li>
</ul>
<p>Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la <strong>lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto:</strong> “<em>f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate</em>”.</p>
<ul>
<li>articolo 26(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “<em>8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto</em>”.</li>
</ul>
<p>Oltre alle novità appena descritte, ci sarà una rivisitazione dei punti che riguardano la durata, i contenuti minimi, <strong>modalità di erogazione e verifica della formazione</strong> che verrà demandata a fine giugno 2022 quando dovrebbe essere adottato un nuovo Accordo Stato-regioni che sostituirà quelli attualmente in vigore.</p>
<p><strong>Il 2022 è ormai alle porte con la speranza che il rinnovamento prospettato non subisca proroghe di tempo!</strong></p>
<p>Un saluto</p>
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		<title>Quanto è importante l&#8217;aspetto formativo nell&#8217;ambito della security?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Olivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 09:06:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/aspetto-formativo/">Quanto è importante l&#8217;aspetto formativo nell&#8217;ambito della security?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="Textbody">Credo si possa ritenere unanime l’idea che l<strong>a formazione sia il primo dispositivo di sicurezza dei nostri operatori,</strong> sia da un punto di vista Normativo (conformemente quindi alla compliance aziendale), sia da un punto di vista pratico; la formazione del personale, in entrambi i casi è imprescindibile.</p>
<p class="Textbody">Non esiste il concetto di sicurezza proattiva se non teniamo conto dell’aspetto formativo, la motivazione che ci spinge a supportare questa tesi è agli occhi di tutti <strong>i professionisti della security</strong>: affidare la nostra strategia difensiva solo ed esclusivamente alla <strong>tecnologia, è un approccio che più volte ha dato dimostrazione di essere inefficiente</strong> ed improduttivo. Le aziende sono fatte di uomini e non solo di applicazioni e control room.</p>
<p class="Textbody">Proprio per questo, la formazione diventa un pilastro fondamentale ed imprescindibile, con un’importanza strategica di primaria rilevanza. Questa, però, dovrà essere <b>trasversale</b>, <b>contestualizzata</b> e soprattutto efficace, come sancito dalla <strong>Norma UNI 29990</strong> “Qualità nella formazione non formale”, testo ancora poco conosciuto pur essendo del 2011, ma di estrema rilevanza.</p>
<p class="Textbody">Sulla necessità di un approccio formativo e di<strong> crescita costante delle nostre professionalità</strong> si è scritto e detto molto, poche volte però ci siamo chiesti se i momenti formativi proposti possano realmente essere all’altezza delle necessità situazionali, o quanto meno realmente efficaci.</p>
<h3>Norma UNI 29990</h3>
<p class="Textbody">La sopracitata Norma è applicabile alla formazione professionale, a<strong>ll’addestramento dei lavoratori ed alle attività per lo sviluppo del capitale</strong> <strong>umano:</strong> si considera formazione non formale quella non riconducibile direttamente al settore dell’istruzione o al settore dell’educazione (in senso lato) e che viene attestata da idonee certificazioni con valore legale; volendo quindi riassumere a grandi lettere: la formazione aziendale. Cercando di non banalizzarne gli argomenti, possiamo riassumere i contenuti della  U<strong>NI 29990 in due “macro aree”:</strong></p>
<ol>
<li>la prima riguardante <strong> i requisiti che devono essere rispettati</strong> perché un processo formativo possa essere considerato adeguato, dalla sua progettazione alle fasi finali del momento formativo stesso;</li>
<li>la seconda, invece, individua e precisa<strong> i requisiti organizzativi e gestionali derivati dalle correnti pratiche internazionali</strong>, in materia di formazione.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il dibattito sull’efficacia della formazione in materia di sicurezza (che sia essa safety o security) nasce, purtroppo, dal fatto che la stessa sia spesso vista non come un<strong> ‘processo educativo professionalizzante</strong>’ ma come mero obbligo formale, rientrando di diritto nell’alveo della semplice Compliance aziendale; nulla di più aberrante.</p>
<p>Le compagini aziendali crescono quando maturano contestualmente le capacità delle figure professionali e non che le compongono. Ci sono poi funzioni che ricoprono <strong>aspetti d’importanza strategica per la continuità operativa del business aziendale</strong>: le stesse dovranno essere preparate alla gestione di fattispecie che rivestono fondamentale rilevanza nello scacchiere produttivo, dalla sicurezza del personale <i>in loco</i>-viaggiante, dalle facilities, dall’intelligence, a tutto il mondo della cyber security.</p>
<p>Trattando, invece, la formazione quale mero dispositivo di protezione personale, quindi di sicurezza, dobbiamo necessariamente ritenere la stessa come il<strong> primo fondamentale step per un approccio realmente proattivo</strong>, volto quindi alla prevenzione di una situazione pericolosa, di una minaccia, oppure semplicemente alla gestione di una emergenza che, in quanto tale, è inaspettata ed ha pertanto la capacità intrinseca di metterci alla prova.<b> </b>Quanto è importante quindi l&#8217;aspetto formativo nell&#8217;ambito della security?</p>
<p><strong>L’aspetto formativo è sempre il primo cerchio di protezione personale</strong>, sia nelle vesti di lavoratore, sia in qualità di semplice cittadino.</p>
<p>Per maggiori informazioni, <strong>guarda il video</strong></p>
<p><iframe title="Quanto è importante l&#039;aspetto formativo nell&#039;ambito della security?" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/KmpRa-zPLdc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Un saluto</p>
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		<title>L&#8217;importanza delle competenze relazionali nella gestione della Security</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Olivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 08:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per chiunque si interfacci, anche solo per la prima volta al <strong>mondo della security</strong>, risulta lampante quanto le cosiddette “<strong>Soft skills</strong>”, siano <strong>un valore aggiunto</strong> molto importante per il profilo di un security manager, in quanto decisive nel cogliere sfumature e dettagli importanti nello svolgimento delle proprie funzioni, cosa mai banale per chi esercita tale professione.</p>
<p>Con l’espressione “soft skills” facciamo riferimento infatti ad <strong>abilità cognitive, comportamentali e interpersonali</strong> che non sono specifiche dell’expertise tecnica di una professione, ma sono ugualmente importanti affinché i processi lavorativi possano svolgersi in sicurezza.</p>
<p>Ovviamente esse devono intendersi <strong>non come sostitutive, ma come complementari rispetto alle competenze</strong> di carattere tecnico, questo senza alcuna ombra di dubbio.</p>
<p>Le soft skill sono molto ampie: oltre alla capacità di <strong>comunicazione e ascolto,</strong> oggi è fondamentale la capacità di adattarsi e guidare il cambiamento dell’azienda.</p>
<h3>Competenze relazionali per le aziende</h3>
<p>In un’epoca come quella odierna, in cui gli scenari in materia di security cambiano molto velocemente, le<strong> Aziende necessitano di risorse professionali</strong> all’altezza delle situazioni più disparate, comprendendo e sperimentando in prima persona l’importanza delle soft skills per mantenere vivo il lato umano delle relazioni, a tutti i livelli: dal basic, alla gestione delle relazioni in caso di emergenza.</p>
<p>Possiamo quindi racchiuderle nella consapevolezza situazionale, ovvero la <strong>capacità di raccogliere le informazioni e di interpretarle</strong> correttamente anticipando i possibili scenari futuri.</p>
<p>Nel decision-making quindi la capacità di <strong>definire correttamente le problematiche</strong> considerando le diverse opzioni per la loro risoluzione (selezionando le più efficaci implementandole), nella  comunicazione, che si sostanzia nella capacità di inviare, scambiare e ricevere <strong>informazioni chiare e concise</strong> (identificando e rimuovendo i possibili ostacoli al processo comunicativo), nel lavoro di squadra quindi la capacità di supportare i collaboratori, mitigando i possibili conflitti, nella  leadership ovvero l’utilizzo ottimale dell’autorità con autorevolezza, quale capacità di pianificazione e definizione delle priorità operative (gestione dei carichi di lavoro e delle risorse),  nella <strong>gestione dello stress</strong> ovvero la capacità di identificare correttamente gli eventuali sintomi derivati da fattori stressogeni, riconoscendone gli effetti ed implementando le strategie di coping più efficaci; infine, nella capacità di <strong>fronteggiare la fatica,</strong> ovvero la capacità di identificare i sintomi di affaticamento mettendo in atto strategie di coping.</p>
<p>È importante sottolineare quanto la tecnologia abbia influito negli ultimi anni per la <strong>crescita del mondo “security”</strong>, ad ogni modo è altrettanto opportuno ricordare che il mondo della security è fortemente orientato alle risorse umane.</p>
<p>Le soft skill sono quindi caratteristiche fondamentali al giorno d’oggi, in quanto consentono ad un <strong>team di essere davvero competitivo e coeso</strong>, utilissime per potenziare l’operatività del security team anche in situazioni che comportano un alto fattore stressogeno.</p>
<p>Le competenze sopraelencate risultano strategiche in quanto hanno la capacità di <strong>aumentare esponenzialmente le probabilità</strong> che non si verifichino situazioni critiche per l’operatività aziendale, abbassando in modo sostanziale la probabilità di eventi avversi per il team di security.</p>
<p>Concluderei dicendo che le <strong>soft skills sono caratteristiche “innate” della personalità</strong> di ognuno di noi, come le qualità e gli atteggiamenti individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali; sono sicuramente complementari alle hard skills, ovvero le capacità tecniche e di amministrazione relative a una professione.</p>
<p>Sta di fatto che a parità di expertise tecnica, l<strong>e qualità personali possono fare una bella differenza,</strong> non solo conferendo valore aggiunto al nostro lavoro, ma anche migliorando la nostra sicurezza.</p>
<p>La capacità di mantenere il sangue freddo di fronte a una crisi, la sensibilità nel percepire un rischio e la rapidità nell’arginarlo, l’abilità nel lavorare costruttivamente in squadra, gestendo con attenzione il fattore stressogeno<strong>,</strong> tutte caratteristiche necessarie per un professionista della security.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, <strong>guarda il video</strong></p>
<p><iframe title="Nella security è importante avere delle competenze relazioni (soft skills)" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/EJzVQo5cJ6s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
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		<title>Perché costruire un Security Management System</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Olivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[partner qualificati]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
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		<category><![CDATA[security management sistem]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di garantire la maggior sicurezza possibile dei processi aziendali, diviene estremamente importante sviluppare uno specifico sistema di gestione definito <strong><em>Security Management System</em></strong>.</p>
<p>Tale sistema si compone di misure tecniche e organizzative messe in atto al fine di incrementare, nel complesso, la capacità di prevenire e mitigare gli effetti negativi generati da atti di interferenza illecita e di proteggere e tutelare le persone e il patrimonio aziendale.</p>
<p>L’attività è caratterizzata dalla g<strong>estione dell’intero ciclo di vita della security</strong> e si fonda su un processo analitico di gestione del rischio, basato sullo <strong>standard ISO 31000</strong> che copre i tre domini della sicurezza fisica, del personale e delle informazioni con un processo ispirato al miglioramento continuo.</p>
<p>La gestione del rischio viene sviluppata attraverso i principi di “<strong>security by design” e “security through lifecycle”</strong> e condotta sulla base di procedure in continuo aggiornamento, che considerano l’emissione di requisiti tecnico-operativi, metriche e indicatori finalizzati al rafforzamento della cultura e della consapevolezza della security, sia con <strong>programmi di training</strong> sia con esercitazioni svolte verso tutto il personale, a livelli differenziati.</p>
<h3> Security Management System</h3>
<p>Un Sistema di Gestione della Security ha l’obiettivo di <strong>identificare, valutare e gestire</strong>, attraverso adeguate <strong>azioni di prevenzione</strong> e mitigazione da parte del Datore di Lavoro, i rischi per la security, di tutelare la protezione delle persone da qualsiasi minaccia di security e/o safety, derivante anche da comportamenti criminosi di terzi che potrebbero provocare danni diretti o indiretti alla Società e, infine, <strong>minimizzare eventuali responsabilità del Datore di Lavoro</strong> derivanti dal verificarsi dei rischi di security e/o safety.</p>
<p>Sulla base di quanto citato, diviene quindi di fondamentale importanza un approccio metodologico per la definizione, l’implementazione e il monitoraggio di un<strong> Sistema atto alla gestione della Security.</strong></p>
<p>Il Sistema di Gestione della Security si compone essenzialmente di<strong> tre fasi</strong>:</p>
<ol>
<li>la prima di analisi e verifica,</li>
<li>la seconda di implementazione,</li>
<li>infine la terza di monitoraggio.</li>
</ol>
<p><strong>La prima fase</strong>, sicuramente la più delicata, si pone l’obiettivo d<strong>’identificazione dei rischi</strong> tenendo presente vari aspetti, quali la natura dell’attività da svolgere (magari all’estero), la sede in cui svolgere l’attività lavorativa. Successivamente, viene effettuato un risk assessment e gap analysis, volto a individuare le misure di mitigazione del rischio, alla verifica dell’idoneità del sistema procedurale (<em>policies and procedures</em>) a prevenire i rischi e infine l’individuazione delle azioni di miglioramento volte al superamento dei gaps rilevati.</p>
<p>La prima fase si conclude con un Action Plan che consiste nella definizione di un piano di implementazione riportante, per ciascun gap rilevato, l’azione di miglioramento da implementare, la funzione aziendale competente e le tempistiche di realizzazione.</p>
<p><strong>La seconda fase</strong> riguarda essenzialmente <strong>l’implementazione delle attività di security</strong>, mediante la revisione e l’aggiornamento del Sistema procedurale di Security, del sistema procedurale di Salute e sicurezza, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D. Lgs. 231/01) e mediante l’applicazione di un efficace piano per la Formazione e l’informazione del Personale.</p>
<p>Il Sistema di Gestione si conclude con l<strong>’ultima fase, la terza</strong>, riguardante espressamente <strong>il monitoraggio:</strong> viene attuata un’attività di verifica e controllo della solidità del Sistema di Gestione con una fase di reporting al management competente delle non conformità.</p>
<p>Per riassumere quanto sopra, ci può venire in aiuto la ben più nota <em>risk-based thinking</em> dei Sistemi di Qualità, che perseguono controllo e miglioramento dei processi mediante il ciclo “Plan &#8211; do, &#8211; check, &#8211; act.”: una volta preso in considerazione il rischio, si pianificano gli interventi, si attuano, li si controllano ed eventualmente si aggiornano.</p>
<p>Diviene di fondamentale importanza, nella costituzione di un Sistema di Gestione, che lo stesso sia integrato completamente nella compliance aziendale, ma soprattutto che favorisca <strong>un approccio di tipo olistico</strong>, che tenga quindi presente della <strong>globalità dei rischi</strong> cui l’azienda è esposta oppure potrebbe esserlo, come ad esempio catastrofi naturali o situazioni emergenziali e proprio per questo non prevedibili e difficilmente controllabili.</p>
<p>Possiamo dunque asserire che <strong>la security costituisca un elemento portante di un sistema organizzativo aziendale</strong> integrato ed efficiente, ma è bene ricordare che, al centro di questo complicato meccanismo, c’è pur sempre l’essere umano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, <strong>guarda il video</strong></p>
<p><iframe title="Nella Security è fondamentale costruire un vero e proprio sistema di gestione come nella Safety" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/rTnU1o27ExA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saluto</p>
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		<title>Valutazione generale dei rischi in era Covid</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Peruzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per la sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
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									<p>È ormai passato il primo anno dall’inizio della “pandemia” da <strong>Coronavirus</strong> e le imprese, con la collaborazione dei lavoratori, stanno attuando, da un equivalente periodo, le <strong>misure di prevenzione e protezione</strong> per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus <strong>Covid-19</strong> negli ambienti di lavoro facendole diventare parte integrante del modo di lavorare.</p><p>Nell’arco di questo tempo, oltre alla repentina richiesta alle imprese di mettere mano all’organizzazione del lavoro per applicare efficacemente le misure richieste dai decreti e protocolli che si sono susseguiti, si è contestualmente dibattuto a tutti i livelli, sulla <strong>necessità</strong> o meno di <strong>aggiornare il documento di valutazione dei rischi</strong> contemplando il rischio biologico legato al nuovo Coronavirus; in questo contesto, fin da subito, le opinioni maggiormente presenti erano così distinte:</p><ul><li>aziende che hanno <strong>lavoratori</strong> che, per l’effettuazione dell’attività lavorativa, si trovano <strong>esposti direttamente al rischio di contagio</strong> incrementandone la probabilità di accadimento rispetto alla popolazione generale (il pensiero va subito a medici, infermieri, ecc.); per esse il rischio biologico è un rischio professionale e quindi <strong>risultano obbligate</strong> a mettere mano al proprio <strong>DVR</strong>, aggiornando le misure di prevenzione e protezione attuate;</li><li>aziende che hanno <strong>lavoratori</strong> che, per l’effettuazione dell’attività lavorativa, <strong>devono attuare le medesime misure di contenimento che attua la popolazione generale</strong>; per esse il rischio biologico non è specifico dell’organizzazione, non è un rischio professionale, non sono soggette quindi ad un incremento del rischio di contagio rispetto alla popolazione generale e non devono aggiornare il proprio DVR.</li></ul><p>A supporto di questa visione, sul nostro territorio, il 20/03/2020 veniva diffuso dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, il documento indirizzato alle Aziende Sanitarie regionali con oggetto “Nuovo Coronavirus (Sars-Cov-2) &#8211; Indicazioni operative per il Personale PSAL” nel quale si leggeva il seguente punto:</p><h4>Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi</h4><p><em>Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a <strong>COVID-19</strong>, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico comune per tutta la popolazione.</em></p><p><em>Pertanto, non si ritiene giustificato né necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).</em></p><p>Allo stesso documento era allegata <strong>una check list operativa</strong> che trattava nel modo seguente la questione:</p><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-6873" src="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-1024x309.jpg" alt="" width="1024" height="309" srcset="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-1024x309.jpg 1024w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-300x90.jpg 300w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-768x232.jpg 768w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro-900x271.jpg 900w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/Vistra_obblighi_datore_lavoro.jpg 1244w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Anche a seguito di aggiornamento in data 4 novembre 2020, la <strong>check list “ufficiale”</strong> riportava un contenuto sostanzialmente equivalente:</p><p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6875" src="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1.jpg" alt="" width="986" height="417" srcset="https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1.jpg 986w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-300x127.jpg 300w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-768x325.jpg 768w, https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2021/07/vistra_obblighi_datore_lavoro_1-900x381.jpg 900w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" />Occupandomi di <strong>consulenza alle imprese</strong> ed avendo come obiettivo il concreto supporto alle organizzazioni lavorative nella ricerca delle soluzioni efficaci per permettere di proseguire le attività, limitando al minimo i rischi di diffusione del contagio e rispettando la richiesta legislativa, ho fin da subito promosso questa visione anche perché è focalizzata sulla tutela senza il bisogno di appesantire ulteriormente gli adempimenti con documentazione che non porta alcun valore aggiunto in quello che dovrebbe essere l’interesse di tutti, la <strong>tutela della salute</strong> e, contestualmente, del lavoro.</p><p>I <strong>sopralluoghi del personale ispettivo</strong> delle aziende sanitarie territoriali effettuati nelle aziende, ai quali ho avuto il piacere di partecipare, hanno confermato la linea sopra descritta, valutando il <strong>rispetto delle indicazioni</strong> fornite nel protocollo condiviso dell’aprile 2020, senza mai richiedere di visionare l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.</p><p>Ottimo quindi! Tutto ha funzionato nel migliore dei modi. Controllori e controllati hanno operato nella stessa direzione supportandosi a vicenda nel momento della necessità, senza appesantire ed accanirsi su questioni documentali secondarie rispetto gli obiettivi primari: salute e lavoro.</p><h4>Non tutto va per il meglio</h4><p>Avendo letto fino a questo punto, a meno di avere una diversa idea in merito all’aggiornamento del <strong>DVR</strong>, sarete felicemente sorpresi che tutto sia stato semplice e lineare, visto che, a dire il vero, non siamo abituati alla semplicità e linearità parlando di applicazione della legislazione sulla sicurezza sul lavoro.</p><p>Ed in effetti, se pensate che sia troppo bello per essere vero, avete ragione.</p><p>Non voglio dilungarmi citando le diverse fonti che sostengono che il <strong>documento di valutazione del rischio deve essere aggiornato</strong> da tutte le organizzazioni nelle quali è presente almeno un lavoratore, ne sintetizzo una su tutte, l’opinione del <strong>dott. Raffaele Guariniello</strong> che è senza dubbio un’autorità in ambito di applicazione ed interpretazione della richiesta legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.</p><p>Il dott. Guariniello muovendosi tra gli articoli del D.Lgs. 81/2008, sentenze della Cassazione e Interpelli delinea il seguente percorso nel suo testo “LA SICUREZZA SUL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” edito da <strong>IPSOA</strong> e pubblicato nel marzo 2020:</p><ul><li>l’espressione “<strong>tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa</strong>” – art. 28, D.Lgs. 81/2008 &#8211; è “<em>espressione altamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus</em>” ed è supportata dalle indicazioni della Commissione nell’interpello n. 37412 che riporta la necessità del datore di lavoro di valutare anche i “<em>potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti &#8230; rischi generici aggravati &#8230;, legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle <strong>condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento</strong></em>.”</li><li><strong>Non solo “durante” ma anche “ovunque”</strong>: “<em>La valutazione deve riguardare il rischio coronavirus ovunque l’attività lavorativa venga prestata, e, quindi, anche all’esterno dei locali aziendali.</em>”</li><li><strong>Non una generica valutazione del rischio Coronavirus</strong>: “<em>l’analisi del rischio coronavirus non può essere generica, così come non può essere generica l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione</em>.”</li><li>Il <strong>rischio specifico</strong> dovuto all’esposizione ad agenti biologici richiamato dal Titolo X del Testo Unico, per quanto attiene al Coronavirus riguarda tutte le attività e tutti i settori di rischio: “<em>A proposito del coronavirus il pensiero corre al Titolo X, D.Lgs. n. 81/2008, intitolato “Esposizione ad agenti biologici”, e a quell’art. 266 ove si stabilisce che “le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, e, dunque, anche a quelle attività in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti biologici”</em>”</li><li>Il <strong>DVR</strong> deve essere senz’altro <strong>rielaborato</strong> in quanto “<em>costituisce un documento “dinamico”, e, dunque, un documento preordinato a fornire una rappresentazione della realtà aziendale non già statica, bensì costantemente fedele</em>.” e visto che <em>il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, e che per “valutazione dei rischi” s’intende, in base all’art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008, una “valutazione globale e documentata di <strong>tutti i rischi</strong> per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività”.</em></li></ul><p>Da quanto appena riportato appare evidente <strong>l’obbligo di valutare il rischio e aggiornare il documento di valutazione dei rischi</strong> in tutte le attività e tutti i settori di rischio.</p><p>Molto bene abbiamo finito.</p><p>No, non ancora.</p><h4>Cosa ne pensa il prof. Giuseppe Pellacani?</h4><p>Infatti, il <strong>prof. Giuseppe Pellacani</strong>, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel commentare le opinioni di Raffaele Guariniello e Pietro Ichino in merito alla possibilità di licenziamento dei lavoratori che non volessero vaccinarsi contro il Covid-19, nell’articolo “<a href="https://www.startmag.it/mondo/vaccino-covid-19-licenziamento/">Vi spiego perché non si può licenziare chi non si vaccina contro Covid-19</a>” ritiene che “<em>la qualificazione, confermata nei protocolli, del contagio da Coronavirus quale “<strong>rischio generico</strong>” in quanto incombente indistintamente su tutta la popolazione e all’individuazione di precise prescrizioni precauzionali, induce a ritenere che l’adozione e la corretta applicazione delle misure previste nei protocolli e nelle specifiche discipline di settore <strong>escluda la responsabilità datoriale, penale, contrattuale ed extracontrattuale</strong></em>.”</p><p>A sostegno della tesi riporta che “<em>nell’articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) del “decreto liquidità” (n. 23/2020), articolo inserito in sede di conversione (l. n. 40/2020) che, fornendo un importante chiarimento rispetto a quanto stabilito dall’articolo 42 del decreto Cura Italia (n. 18/2020) dispone espressamente che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.</em>”</p><p>Prosegue poi <strong>operando una distinzione fra attività lavorative in merito al rischio</strong> sostenendo che “<em>Occorre in particolare distinguere tra ambienti di lavoro in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo (laboratori) o in cui la presenza dello stesso non possa essere evitata (strutture sanitarie) dagli altri ambienti di lavoro.</em></p><p><em>Per i primi, ossia per le lavorazioni che per semplicità potremmo definire “<strong>coronavirus esposte</strong>”, oltre alle previsioni dell’articolo 2087 del codice civile e dei protocolli condivisi richiamati dall’articolo 29 bis del “decreto liquidità” (su cui v. infra) viene in rilievo anche il titolo X del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), composto da quattro capi, ventuno articoli e cinque allegati, che disciplina le misure che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti biologici nell’ambiente di lavoro</em>.”</p><p>Per le attività “Coronavirus esposte”, “<em>Il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, dovrà quindi prendere in considerazione ogni informazione disponibile sull’agente biologico e predisporre le misure più idonee a contenere il rischio secondo la normativa vigente, l’esperienza e la tecnica</em>.”; per le altre attività non troviamo alcun cenno alla valutazione dei rischi in quanto, a mio parere, non soggette a detto adempimento in riferimento al coronavirus (avendo a priori escluso responsabilità datoriale, penale, contrattuale ed extracontrattuale).</p><p>Prosegue sostenendo che “<em>Dall’esame della disciplina vigente si ricava dunque che la vaccinazione rientra senz’altro tra le <strong>misure che possono essere adottate negli ambienti di lavoro in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo,</strong> come nei laboratori di ricerca, di didattica o di diagnostica, <strong>o quando la sua presenza non possa essere impedita</strong>, come nelle strutture sanitarie dove siano ricoverati e sottoposti a cure pazienti affetti da Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).”, </em>mentre <strong>per le altre attività</strong><em> “la questione si pone invece in termini differenti e conduce ad escludere la possibilità di configurare, in capo al lavoratore, un obbligo di vaccinazione e la conseguente possibilità, in caso di rifiuto, di spostamento a mansioni diverse o di licenziamento.”.</em></p><h4>Quindi come dobbiamo agire?</h4><p>Siamo quindi tornati al punto di partenza:</p><ul><li><strong><em>Aziende “</em></strong><strong>coronavirus esposte”</strong> devono attuare misure specifiche di valutazione e prevenzione/protezione del rischio</li><li><strong>Altre tipologie</strong> applicano i protocolli condivisi</li></ul><p>Ma quindi cosa fare se siamo <strong>aziende non “coronavirus esposte”</strong>?</p><p><strong>Badare alla sostanza</strong> piuttosto che alla forma è il primo approccio: sicuramente applicare, nel proprio contesto lavorativo, tutte le misure individuate dal protocollo condiviso e mantenersi costantemente aggiornati sulle eventuali modifiche ed integrazioni con l’obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19 e continuare a lavorare.</p><h4>Ma il DVR lo devono aggiornare oppure no le aziende non “coronavirus esposte”?</h4><p>Sinceramente, personalmente, <strong>non ho una risposta certa</strong> e, adottando il principio di cautela (nell’incertezza alluciniamo la situazione peggiore), <strong>consiglio</strong>, a chi non vuole rischiare future sanzioni per mancato aggiornamento della valutazione dei rischi, non senza fastidio nello scrivere le seguenti parole, di <strong>aggiornare il DVR includendo il rischio da Coronavirus</strong>.</p><p>Resto affascinato e aperto a qualunque argomentazione sul tema che mi faccia avere una maggiore certezza.[/vc_column_text][stm_spacing][stm_spacing][vc_column_text]<b>Vistra</b> è in grado di supportare le aziende italiane in tutto il mondo per le problematiche di Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.</p><p>Se vuoi approfondire l&#8217;argomento, <strong>guarda il video.</strong></p>								</div>
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		<title>Chi deve preoccuparsi della Security (solo cantieri o anche chi ha semplicemente dei commerciali che girano)?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lior Kneazir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
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									<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="color: black;">Molto seraficamente direi tutti, ovviamente. Partiamo dal presupposto per il quale l’approccio alla <b>Security</b> debba necessariamente essere <b>olistico</b>, con una visione della minaccia a 360°. Questo ci fa capire che le nostre organizzazioni non dovranno preoccuparsi solo ed esclusivamente alla sicurezza del Personale all’interno del sito produttivo oppure del cantiere, ma bensì di tutte le fattispecie che rientrano all’interno del ciclo produttivo di un’organizzazione aziendale: <b>dalla sicurezza dei viaggiatori</b> (la cosiddetta travel security che interessa tutte le figure aziendali che per motivi operativi, si trovano a dover effettuare trasferte worldwide), <b>alla gestione della sicurezza</b> ad esempio delle figure centrali di un’organizzazione, il top management, i “decision makers”. Ma non solo. Dovremmo preoccuparci della <b>gestione delle informazioni aziendali</b>, dell’incolumità delle figure di contatto con il pubblico o semplicemente con terzi, della gestione della corrispondenza (antrax <i>docet</i>) oppure semplicemente per la gestione di piani di evacuazione. </span></p><p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="color: black;"> </span></p><h4 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;">La sicurezza</h4><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="color: black;">La <b>sicurezza</b>, come più volte da me specificato, non è cosa statica, <b>è un approccio dinamico</b> ed integrato che deve plasmarsi sulla base di tutte le attività poste in essere in azienda e dalle quali possano scaturire delle <b>vulnerabilità</b>. Un esempio pratico potrebbe essere la gestione di un cantiere all’estero in un’area a medio-alto rischio, con un’operatività di medio-lungo periodo. In questo caso di specie risulta chiaro che gli operatori nell’area si troveranno a dover passare molto tempo, ma soprattutto dovranno vivere e convivere con eventuali situazioni di rischio. L’approccio della security non si potrà mai fermare al security-plan del sito o cantiere, magari con personale di sicurezza e gestione-controllo accessi, ma sarà necessario <b>tenere conto della vita oltre cantiere</b> dei nostri operatori, in quanto si troveranno a dover tornare in albergo, magari cenare in qualche locale della zona, semplicemente fare una passeggiata, in poche parole <b>vivere</b>. Un approccio corretto alla sicurezza deve essere concreto e veritiero, non possiamo pensare che gli operatori possano vivere solo in cantiere e in albergo per 4 mesi, che non abbiano la curiosità nei day-off di visitare quanto li circonda. Questa piccola riflessione apre ad una considerazione importante: la stragrande maggioranza degli <b>attacchi terroristici</b> rivolti alla popolazione occidentale sono avvenuti proprio in <i>soft targets</i>. Un esempio che purtroppo ci ha toccato molto da vicino è <b>l’attentato del 1° luglio 2016</b> a <b>Dacca</b>, capitale del Bangladesh, in cui sette terroristi hanno aperto il fuoco all&#8217;interno del ristorante <i>Holey Artisan Bakery</i> situato nel quartiere diplomatico di Gulshan della capitale, purtroppo l’epilogo fu drammatico, in quanto le <b>vittime</b> furono in totale <b>24 di cui 9 italiani</b>.</span><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;"> </span></p><p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;"> </span></b></p><h4 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="color: black;">Ma qual è la motivazione?</span></h4><p style="margin: 0cm 0cm 11.25pt; text-align: left;"><span style="color: black;">La motivazione di quanto sopra è piuttosto semplice: gli <b>obiettivi non sensibili</b>, proprio in quanto tali, nella stragrande maggioranza dei casi non godono di un apparato di sicurezza importante, quindi risultano molto più <b>semplici</b> da attaccare raggiungendo comunque, e purtroppo, l’obiettivo di seminare terrore nella popolazione, panico per gli uomini d’affari o semplicemente i turisti che non si sentiranno più sicuri nell’area, creando un <b>grave contraccolpo</b> socio-politico ed economico per i Governi centrali. Oggettivamente, come possiamo evincere da questa analisi, lo scenario in materia di <b>security</b> per le nostre aziende diventa assai più <b>complesso</b> di un mero investimento in sicurezza per un cantiere oppure uno stabilimento: trattandosi di un’area circoscritta con Personale di security addestrato sarebbe estremamente difficile da attaccare per acquisirne il controllo allo scopo di sequestrare i lavoratori e prenderli come ostaggi. Credo che saremo tutti concordi nel ritenere che attaccare un mercatino, oppure un ristorante, generi un epilogo diverso rispetto all’attaccare un’ambasciata o un obiettivo sensibile protetto da personale addestrato con dotazione tattica. Qualsiasi terrorista questa differenza la conosce molto molto bene. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 11.25pt; text-align: left;"><span style="color: black;">La sfida per le aziende si deve estendere a <b>tutte le figure aziendali</b>, siano essi maestranze, commerciali, tecnici o addirittura top manager, ma soprattutto il focus deve andare oltre l’apparato di security per il cantiere oppure la scorta armata per il personale: diviene <b>necessario</b> prendere coscienza del fatto che <b>qualsiasi operatore si potrebbe trovare in molteplici situazioni diversificate</b> rispetto alla normale operatività all’interno del sito produttivo. È importante quindi avere un approccio alla sicurezza procedurale per la gestione dei rischi derivanti dalle <b>trasferte</b> di qualsiasi tipologia, ad esempio  essere nelle condizioni  <b>di implementare dei piani di estrazione</b> qualora risultasse necessario un rimpatrio immediato degli operatori, la tutela per la sicurezza delle informazioni di cui sono in possesso i ns tecnici espatriati  e che potrebbero far ingolosire un competitor, fino ad arrivare alla <b>cyber security</b> che per i più rappresenta il futuro,  un futuro che definirei piuttosto contemporaneo. Infine, mi sento di dire che la security è un <b>modello complesso</b>, per colmare il divario tra ciò che è e ciò che potrebbe essere – <b>Immagination Gap</b> – dobbiamo studiare, ipotizzare e anche sbagliare: meglio sbagliare ipotizzando che limitarsi ad una mera e passiva presa visione degli eventi.</span></p><p style="text-align: left;"><b>Vistra</b> è in grado di supportare le aziende italiane in tutto il mondo per le problematiche di Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.</p><p style="text-align: left;">Se vuoi approfondire l&#8217;argomento, <strong>guarda il video.</strong></p>								</div>
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		<title>Quali sono le differenze tra Safety e Security?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lior Kneazir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/quali-sono-le-differenze-tra-safety-e-security/">Quali sono le differenze tra Safety e Security?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Possiamo dire con chiarezza che </span><strong><i>safety</i></strong><span style="font-weight: 400;"> e </span><strong><i>security</i></strong><span style="font-weight: 400;"> sono due facce della stessa medaglia. Per anni la dicotomia tra </span><i><span style="font-weight: 400;">safety</span></i><span style="font-weight: 400;"> e </span><i><span style="font-weight: 400;">security</span></i><span style="font-weight: 400;"> ha diviso gli addetti ai lavori e giuslavoristi ritenendo che il <strong>Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro</strong> (TUSL) si concentri prettamente su aspetti di safety piuttosto che nell’ambito della security, applicando una distinzione di fatto tra le due realtà, che, alla base, risultano differenti per definizione. Questo approccio non può trovarci concordi in quanto l’Art. 28 comma 1 del D.lgs 81/08 inerente l’Oggetto della valutazione dei rischi, gli artt. 36-37 riguardanti l’informazione e la formazione dei lavoratori, fanno riferimento esplicito a tutte le fattispecie di rischio a cui gli stessi possono essere soggetti, inserendo automaticamente </span><i><span style="font-weight: 400;">in toto</span></i><span style="font-weight: 400;"> anche gli aspetti concernenti la security; ne deriva quindi che tutti gli aspetti critici della security debbano essere considerati unitamente alla safety.</span></p>
<h2>La sentenza del GUP</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La parola fine a questo dibattito viene posta in essere definitivamente dalla <strong>sentenza</strong> riguardante i vertici di un’azienda italiana, per la quale lavoravano i quattro tecnici sequestrati nel 2015 in Libia e due dei quali barbaramente uccisi. Tra i vari capi di imputazione, il giudice ha disposto anche una <strong>sanzione pecuniaria</strong> alla società legata alla legge 231/01 in tema di responsabilità degli enti per aver omesso di predisporre il<strong> Documento di Valutazione dei Rischi</strong> relativo all’attività  dei suoi lavoratori svolta all’estero. «Il rapimento – secondo il PM responsabile dell’indagine della procura di Roma – poteva essere evitato se la società avesse attuato le misure di sicurezza previste per chi lavora in quell’area. Per questo i manager sono stati condannati per il reato di “cooperazione colposa nel delitto doloso”. La <strong>sentenza del GUP</strong> rappresenta la prima condanna, in Italia, per un’azienda che non ha saputo garantire la sicurezza dei propri dipendenti». Diventa quindi di fondamentale importanza</span> <span style="font-weight: 400;">chiarire che il <strong>datore di lavoro ha l’obbligo</strong> non delegabile <strong>di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori</strong> ovunque essi operino e non viene fatta distinzione alcuna tra safety e security. La <strong>distinzione</strong>, quindi, tra le due fattispecie non si ha su base Normativa o sul campo delle Responsabilità, ma si ha bensì <strong>nel merito</strong>, pur essendo entrambe legate in modo indissolubile. </span></p>
<h2>Safety vs Security</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Nello specifico, la <strong>safety</strong> pone quale obiettivo la <strong>tutela dei lavoratori</strong> per tutte le fattispecie di rischio che possono minacciare la <strong>salute</strong> degli stessi quali virus o malattie</span> <span style="font-weight: 400;">oppure la possibilità concreta che si verifichino degli incidenti derivanti dallo svolgimento della propria mansione lavorativa, quali ad esempio cadute dall’alto, infortuni derivanti da rischi meccanici, dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, elettrocuzione, scivolamenti, cadute a livello; in definitiva tutti quei rischi che possono minacciare la salute dei lavoratori. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La <strong>security</strong>, diversamente, ha un approccio alla tematica globale, in quanto tratta ad esempio <strong>rischi derivanti da attività criminose</strong> quali furti, rapine, rapimenti, aggressioni e i cosiddetti </span><i><span style="font-weight: 400;">situational crime</span></i><span style="font-weight: 400;">, oppure rischi di natura geopolitica quali tumulti sociali nell’area di riferimento dei lavoratori, il terrorismo internazionale che molte volte ha colpito strutture ricettive, ristoranti, metropolitane, le code al check-in in aeroporto, tutti siti di forte esposizione per i lavoratori, indipendentemente dall’area geografica in cui si trovino a dover operare.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Possiamo ritenere quindi che ci sia un raccordo indissolubile tra safety e security, che, con un approccio olistico, ci riporta a un concetto di sicurezza a tutto tondo, che ci impone una visione collettiva, complessiva e predittiva delle minacce. L’obiettivo finale è di <strong>rendere le organizzazioni meno vulnerabili</strong> e orientate a soluzioni preventive, che contemplino un allineamento strategico alla sicurezza per tutte le attività, condizione necessaria per la continuità operativa delle aziende in un mercato globale che ha visto cambiare il mondo, le aziende stesse e di conseguenza anche il concetto di sicurezza.</span>[/vc_column_text][stm_spacing][stm_spacing][vc_column_text]<b>Vistra</b> è in grado di supportare le aziende italiane in tutto il mondo per le problematiche di Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.</p>
<p>Se vuoi approfondire l&#8217;argomento, <strong>guarda il video.</strong></p>
<p><iframe title="Qual è la differenza tra Safety e Security?" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/QMWIIbE9x6U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/quali-sono-le-differenze-tra-safety-e-security/">Quali sono le differenze tra Safety e Security?</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
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		<title>L’importanza del lavoro di squadra!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federico Olivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro di squadra]]></category>
		<category><![CDATA[QHSE Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[academy vistra]]></category>
		<category><![CDATA[Fighting for Safety]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro di squadra]]></category>
		<category><![CDATA[QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Vistra]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza come un diritto e dovere anche in ambito non lavorativo; nella fattispecie sulle piste da sci. Ad oggi solo un miraggio?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/limportanza-del-lavoro-di-squadra/">L’importanza del lavoro di squadra!</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi sempre dietro grandi risultati c’è un buon <strong>lavoro di squadra</strong>.</p>
<p>Talvolta si è portati a guardare al singolo, alla persona sotto i riflettori, sia quando si tratta di insuccessi che quando di importanti vittorie.</p>
<p>Il <strong>lavoro di squadra</strong> è più che mai <strong>indispensabile</strong> in ambito QHSE per ottenere i risultati sperati. La complessità dei processi che devono essere gestiti e la complicazione dei progetti, soprattutto a livello internazionale, richiedono l’intervento coordinato di molteplici figure coordinate in concerto per ottenere la “sinfonia” desiderata.</p>
<h2>Gestione della sicurezza per un progetto internazionale</h2>
<p>Proviamo a considerare ad esempio la <strong>gestione della sicurezza</strong> per un progetto internazionale.</p>
<p>L’interazione tra diversi soggetti parte sin dall’inizio del progetto, o meglio, ancora prima.</p>
<p>Il primo step è l’analisi dei capitolati di progetto, estrapolandone i <strong>requisiti HSE</strong>. Assieme a questi è necessario effettuare un’analisi legislativa e normativa comparata per trovare i requisiti applicabili al progetto. Per questa fase normalmente già abbiamo un primo importante gioco di squadra: quello tra gli esperti di HSE locali e quelli dell’organizzazione.</p>
<p>Quasi mai un’organizzazione è così strutturata da avere esperti e specialisti di ogni settore in ogni paese dove può essere coinvolta. Anche nel caso in cui possa contare su un ufficio locale, quasi sicuramente i soggetti esperti di legge e normativa Italiana saranno diversi da quelli specialisti sul paese di riferimento, in questo senso diventa fondamentale potersi affidare ad una squadra affiatata e ben coordinata.</p>
<p>Per tutti gli step successivi, dalla progettazione dell’intervento, fino al <strong>Commissioning</strong> ed <strong>all’Handover</strong>, si sussegue un continuo lavoro di squadra il cui coordinamento armonizzato rappresenta il viatico per il successo del progetto. Ci sarà il dialogo con l’ufficio tecnico, con l’ufficio commerciale e/o ufficio gare per predisporre la documentazione HSE di accompagnamento all’offerta (es.: Safety Plan). Seguirà poi, in caso di aggiudicazione, la definizione e l’implementazione del sistema così come previsto dal piano. Sarà poi necessario un grande lavoro di formazione del personale impiegato nel progetto e, successivamente, una sorveglianza e formazione continua durante le operations.</p>
<h2>Sport individuale</h2>
<p>Anche dietro il successo dei più importanti campioni di <strong>sport individuali</strong> c’è un grande lavoro di squadra.</p>
<p>Questo mi riporta con forza le immagini dello spot per la promozione della cultura sulla sicurezza sul lavoro che abbiamo girato assieme ad un testimonial d’eccezione, uno dei più grandi campioni di arti marziali di tutti i tempi: <strong>Giorgio Petrosyan</strong>.</p>
<p>Durante la progettazione dei diversi messaggi per la sensibilizzazione sulla sicurezza erano emerse molte analogie. Una in particolare riguardava il lavoro di squadra.</p>
<p><iframe title="TEAM POWER" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/1FFzhLEs6OQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Come mostra lo spot anche dietro un campione come Giorgio ci sono decine di persone che lavorano per il risultato finale, dal <strong>nutrizionista</strong> al <strong>fisioterapista</strong>, il <strong>preparatore atletico</strong>, <strong>l’allenatore</strong>, gli <strong>sparring partners</strong>, il <strong>mental coach</strong> e, se vogliamo, anche gli <strong>sponsor</strong>. Allo stesso modo preparare in modo adeguato i diversi aspetti QHSE di un progetto richiede un grande lavoro di squadra: tecnici, consulenti, formatori, partner, fornitori, clienti, commerciali, ed altri ancora.</p>
<h2>Sistemi di gestione QHSE</h2>
<p>Da un certo punto di vista possiamo anzi ritenere che l’implementazione corretta di sistemi di gestione QHSE, possa rappresentare di per sé un <strong>forte supporto</strong> al lavoro di squadra dell’intera organizzazione.</p>
<p>Se ci pensi, in effetti, un sistema di gestione QHSE va proprio a definire le regole del gioco. Chiarisce quali siano le responsabilità e risponde ad una delle domande più sentite nell’ambito di progetti complessi: “chi fa cosa?!”</p>
<p>Agire secondo standard costruiti per supportare il <strong>rispetto dei requisiti di progetto</strong> aiuta la squadra a muoversi in modo coordinato, prevedibile, sinergico e chiaro.</p>
<p>Tuttavia spesso questo non basta.</p>
<p>Molte volte ci sono imprevisti da gestire. Spesso gli interessi percepiti dai diversi ruoli rischiano di portare a dei conflitti in situazioni critiche e far saltare i meccanismi nonostante esistano dei sistemi ben progettati per coordinare le operazioni.</p>
<h2>Lo spirito di squadra: testimonianza di Giovanni Tavaglione</h2>
<p>Devono allora essere curati altri aspetti che riguardano proprio lo “<strong>spirito di squadra</strong>”. Una squadra coesa non si sfalderà nei momenti difficili, ma proprio in queste situazioni saprà fare la differenza.</p>
<p>È possibile lavorare su questi aspetti?</p>
<p>Certamente! Ecco la testimonianza di <strong>Giovanni Tavaglione</strong>, direttore dell’<strong>Academy Vistra #fightingforsafety</strong>:</p>
<p>“Quanto tempo ci vuole a costruire fiducia? Quanto tempo ci vuole per perderla?</p>
<p>È nella risposta a queste due domande che si può comprendere in modo chiaro l&#8217;importanza del lavoro di squadra.  Uno dei compiti chiave di un&#8217;Academy consiste nell&#8217;individuare i bisogni emersi e sommersi di una squadra attraverso dei momenti mirati che permettano di realizzare una sana manutenzione delle relazioni.</p>
<p>Spesso la fiducia si perde in un attimo.</p>
<p>Allenare una squadra a dirsi le cose scomode in modo diretto e non violento, non è un&#8217;opportunità, ma una responsabilità all&#8217;interno di un&#8217;Academy. All&#8217;interno dell&#8217;Academy Vistra Fighting for Safety lavoriamo per ridurre il rischio di fraintendimenti e di conflitto attraverso il lavoro costante sul feedback.  Solo attraverso un percorso mirato di critica costruttiva, un gruppo diventa una squadra, perché lo scopo non è evitare il conflitto, ma gestirlo in modo sano ed efficace per elevare la consapevolezza comportamentale delle persone. Un punto chiave del lavoro di squadra consiste nel generare e nell&#8217;aggiornare un patto di miglioramento continuo, dove vengono presi impegni misurabili ed oggettivi, che mettono luce alla coerenza fra il dire e il fare.</p>
<p>È vero! La fiducia si può perdere in un secondo e spesso ci vogliono anni per generarla, ma allo stesso tempo fare in modo che quel secondo in cui si perde diventi prevedibile e prevenibile è una responsabilità fondamentale di un&#8217;Academy che punta all&#8217;investimento dal risultato garantito: l&#8217;ascolto reale delle persone.”</p>
<p>Molti esempi concreti in questi anni ci hanno insegnato il <strong>valore della squadra</strong> proprio per superare le difficoltà. Proprio per questo in Vistra cerchiamo di costruirlo non solo con i nostri dipendenti, ma con tutti i membri del team: dai consulenti, ai partner, ai professionisti di tutto il mondo che coinvolgiamo nei progetti per la soddisfazione dei nostri clienti.</p>
<p>Questi principi possono essere la chiave per raggiungere grandi risultati e in questa chiave ci proponiamo anche ai nostri clienti: dei partner con cui fare squadra per la realizzazione dei loro progetti.[/vc_column_text][stm_spacing][stm_spacing][vc_column_text]<b>Vistra</b> è in grado di supportare le aziende italiane in tutto il mondo per le problematiche di Qualità, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.</p>
<p>Se vuoi approfondire l&#8217;argomento, <strong>guarda il video.</strong><br />
<iframe title="Quanto è importante lavorare in squadra" width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/OMo5a9YgOnA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
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